sedili grigi

I nostri servizi

I nostri servizi ambulatoriali prevedono lo svolgimento di una vasta gamma di esami clinici e diagnostici.
In particolare siamo in grado di eseguire esami che riguardano:

Lo studio ha deciso di partecipare all'iniziativa di ammodernamento della sanità privata, promossa dallo stato e avviata ormai da qualche anno. La sua partecipazione consiste nell'uso di strumenti tecnologicamente avanzati e in linea con gli standard digitali odierni, e fa uso del sistema PACS/RIS per la diagnostica, producendo in post-processing referti digitali contenuti in CD.

Lo studio gode di un accreditamento istituzionale con il Sistema Sanitario Nazionale che garantisce a tutti i pazienti la possibilità di usufruire di agevolazioni economiche per affrontare le spese di un esame.
Lo studio è inoltre convenzionato con alcune Compagnie di Assicurazioni, come UniSalute, Previmedical, Blue Assistance e InSalute, garanzia di serietà e professionalità.


Attualmente solo per alcuni esami è necessaria la prenotazione, per ragioni organizzative o perché necessitano di un’adeguata preparazione preliminare; in questo modo riusciamo ad offrire un miglior servizio e attenzione al paziente.
Per tutti gli altri esami la visita viene eseguita dal medico in base all’ordine di arrivo in accettazione.

Per quegli esami che lo prevedono, la consegna del referto avviene in maniera celere, al massimo nell'arco di 1 ora da quando si viene visitati; per altri esami, come le risonanze, invece essa avviene dopo 3-4 giorni, tempo utile di valutazione dell’esame.

Ogni esame viene accompagnato da un supporto digitale (CD) che aiuta il medico curante a comprendere meglio il referto rilasciato.
Non verranno più consegnate le lastre su pellicola radiografica, perchè sostituite da un supporto più moderno, più dettagliato e decisamente più sicuro per la salute di coloro che lavorano presso lo studio.
Rimane sempre la possibilità di effettuare delle stampe su pellicola dietro specifica richiesta del medico curante.

L'attività clinica svolta dai dottori è un'operazione di studio delle immagini radiografiche, di analisi della storia della salute del paziente e di concentrazione.
Per questo motivo i pazienti sono pregati di accettare un possibile ritardo nei tempi di attesa, pur scusandoci per lo stesso.

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L'accreditamento istituzionale



L’accreditamento istituzionale, disciplinato dall’art. 8 quater, è quel meccanismo attraverso il quale il Servizio sanitario nazionale seleziona le strutture pubbliche e private, erogatrici di prestazioni, nell’ambito delle quali potrà esplicarsi la libera scelta da parte dell’utente. L’atto di accreditamento, ai sensi del comma 1, viene rilasciato dalla Regione, nuovo titolare del servizio, alle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta.

Nel nuovo sistema in cui la Asl non è più titolare del servizio si può ritenere che la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e il conseguente accreditamento debbano essere operati anche con riferimento ai presidi interni delle Asl e in generale alle strutture pubbliche. Esse infatti finiscono con l’essere soggetti diversi dal titolare del servizio, che necessitano di un atto che permetta l’inserimento degli stessi all’interno del Servizio sanitario nazionale.

Quanto ai requisiti per l’ottenimento dell’accreditamento, la condizione di struttura autorizzata è necessaria ma non sufficiente. Con le autorizzazioni si è accertata l’idoneità della struttura ad espletare attività e ad erogare prestazioni sanitarie; con l’atto di accreditamento si accerta l’idoneità ad essere potenziale erogatore per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.

L’accreditamento è subordinato alla verifica di due diversi ed ulteriori presupposti.
Si dovrà innanzitutto verificare se la struttura richiedente risponda agli ulteriori requisiti di qualificazione previsti dalla normativa. Ai sensi del comma 3 dell’art. 8 quater, lett. A, si prevede espressamente che con atto di indirizzo e coordinamento verranno definiti i criteri generali uniformi per, tra l’altro, la definizione dei requisiti ulteriori per l’esercizio delle attività sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività.
Il comma 4 contiene indicazioni molto precise sui criteri che tale atto di indirizzo e coordinamento dovrà osservare. Viene fatto espresso riferimento a requisiti di carattere prevalentemente organizzativo, che devono tendere al raggiungimento della garanzia dell’uguaglianza tra tutte le strutture accreditate, avendo riguardo al rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture; alle dotazione strumentali e tecnologiche delle strutture stesse.
La verifica dovrà attenere anche alla valutazione della funzionalità dell’accreditamento agli indirizzi della programmazione regionale. Al fine di individuare i criteri per tale verifica, la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate nel piano sanitario regionale. In questo senso, sarà l’atto di indirizzo e coordinamento di cui sopra che, secondo la previsione di cui alla lett. B del comma 3 dell’art. 8 quater, di cui si tratta, dovrà in primo luogo definire i criteri generali uniformi per la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale(1) . In tale determinazione si dovrà includere anche l’indicazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate. Il d.lgs n. 229 prevede, infatti, che l’accesso di nuovi fornitori accreditati sia subordinato alla determinazione da parte della Regione di quello che è l’effettivo fabbisogno di assistenza, non assicurato dai soggetti erogatori già accreditati, e che eventuali superamenti del fabbisogno determinato dovranno comunque essere regolamentati in sede di accordi contrattuali. Dispongono in questo senso i commi 7 e 8 dell’art. 8 quater, in base ai quali, rispettivamente, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture, o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati.
L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso. Inoltre, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri citati, le Regioni e le Unità sanitarie locali, per mezzo degli accordi contrattuali, devono porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività non superiore a quello previsto negli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di questo limite, e in mancanza di interventi integrativi, si dovrà procedere alla revoca dell’accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalla strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.
Dallo stretto legame che esiste tra la programmazione e la pianificazione e il nuovo atto di accreditamento, deriva la natura discrezionale del nuovo atto di accreditamento, cui non corrisponde un diritto dell’erogatore richiedente ad ottenerlo.
Recentemente in tale senso anche il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche“V. Bachelet” della Libera Università di studi sociali - Luiss “Guido Carli” che afferma: “La necessaria conformità alla programmazione regionale consente di ritenere che non sia configurabile un diritto soggettivo all’accreditamento, ma soltanto un interesse legittimo dei soggetti che lo richiedono, poiché il relativo riconoscimento è oggetto del potere discrezionale della regione. In particolare, la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, è compiuta dalla regione previa definizione del fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa”(2).
A sostegno di tale tesi una vasta produzione giurisprudenziale, tra le molte pronunce il TAR Campania, Salerno, Sez. I, 11 aprile 2003, n. 271 per cui:” … l’instaurazione del nesso organizzativo di servizio pubblico con i soggetti erogatori e la quantificazione delle prestazioni erogabili da ciascuno, non dipende più, come negli originari e disattesi auspici del legislatore della prima riforma, da atti di ammissione a contenuto vincolato, ma sono il frutto di valutazioni programmatiche ed organizzative discrezionali dell’Amministrazione titolare del pubblico servizio”(3).
Il 29 gennaio 2008, tale orientamento viene ribadito dal Consiglio di Stato(4) per cui: “… il d.p.r. 14 gennaio 1997 ( atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali tecnologici e organizzativi per l’esercizio di attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private – Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997 n. 42 supp.ord.) ha successivamente individuato in modo preciso la funzione teleologica dell’accreditamento la quale deve risultare «funzionale alle scelte di programmazione regionale».… A tale stregua, deve ritenersi che l’accreditamento non debba più essere considerato un diritto, posto che il d.p.r. citato ha definito un assetto caratterizzato da limiti in ordine all’adozione dei provvedimenti richiesti per il passaggio all’accreditamento, limiti riconducibili ad un’accresciuta capacità discrezionale dell’amministrazione, capacità che, a sua volta, non è più esclusivamente fondata su mere argomentazioni tecniche (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 maggio 2006, n. 8). Infatti, la regione — tenuta ad individuare, per il tramite della programmazione, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo — può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale (art. 8 quater, d.lgs. n. 502 del 1992 introdotto dall’art. 4, comma 8, d.lgs 19 giugno 1999 n. 229). Quindi, l’accreditamento assume i caratteri tipici di un atto attributivo di compiti pubblici e di natura discrezionale in quanto manifestazione di un potere che trova i suoi presupposti logico-giuridici, oltre che nell’effettivo fabbisogno assistenziale, quale risulta in concreto dal disposto del piano sanitario regionale, anche nell’ineludibile esigenza di controllo della spesa sanitaria nazionale”.
La struttura sarà, infatti, assoggettata al giudizio discrezionale della Regione che valuterà, in primis l’idoneità della struttura a rispettare le prescrizioni regionali e la garanzia dei livelli essenziali e uniformi, quindi procederà all’accertamento della sua capacità effettiva di assicurare l’erogazione delle prestazioni nel rispetto di tali esigenze. Si crea dunque in questo modo un sistema aperto si all’ingresso di soggetti diversi, ma solo limitatamente, in quanto può reggere solo un determinato numero di operatori – erogatori, individuato sulla base di quanto stabilito a livelli di programmazione.

Quanto alle verifiche successive, esse consisteranno semplicemente nella valutazione relativa al fatto che la struttura abbia o meno svolto positivamente la sua attività e abbia raggiunto determinati risultati.
I requisiti per ottenere l’accreditamento pertanto hanno carattere dinamico, in quanto esigono un aggiornamento continuo in relazione all’evoluzione tecnologica e professionale.

Essi devono:

  • essere correlati ai risultati finali dell’assistenza, in ordine all’efficacia e alla sicurezza del paziente;
  • comprendere elementi che interessano il sistema sanitario nazionale, in particolare accessibilità e appropriatezza delle prestazioni;
  • includere la programmazione e la realizzazione di cicli di formazione del personale sulla qualità;
  • essere adeguatamente pubblicizzati tra gli operatori e le strutture; riguardare i diversi aspetti della qualità, sia in termini di gradimento del cittadino sia in termini di qualità tecnico – professionale e di qualità organizzativo – gestionale.


(1) Ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 2, maggio 2000, n. 2156
(2) Luiss “Guido Carli”, Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet”, Libro bianco sui principi fondamentali del servizio sanitario nazionale, 2008, pag. 83.
(3) TAR Campania, Salerno, Sez. I, 11 aprile 2003, n. 271 in Foro Amministrativo, TAR, 2003, pag. 1352
(4) Consiglio di Stato, Sezione V, 29 gennaio 2008, n.1988, su http://www.giustizia-amministrativa.it/

Pubblicato da Dott. Michele Pasculli de Angelis

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